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Recupero crediti in Francia: come agire quando un cliente francese non paga

Recupero creditiPubblicato il 3 novembre 2026A cura di Maître Michele Esposito
In breve

L’impresa italiana creditrice di un cliente francese dispone di tre strumenti rapidi: l’ingiunzione di pagamento di diritto francese (injonction de payer, articolo 1405 del Code de procédure civile); il référé-provision dinanzi al presidente del tribunale, quando l’obbligazione non è seriamente contestabile; il sequestro conservativo dei conti e dei crediti del debitore prima di qualsiasi sentenza (saisie conservatoire, articolo L. 511-1 del Code des procédures civiles d’exécution). Se l’impresa ha già ottenuto in Italia una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivi, il regolamento Bruxelles I bis ne consente l’esecuzione in Francia senza exequatur.

La prima fase consiste in una messa in mora (mise en demeure) scritta, precisa e documentata: importo dovuto, fatture, scadenze, interessi, termine per il pagamento. La messa in mora fa decorrere gli interessi e costituisce la prima prova della pretesa. Nei rapporti tra imprese, il diritto francese prevede interessi di mora e un’indennità forfettaria per le spese di recupero, in attuazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento: il loro calcolo va verificato caso per caso, in base alle condizioni contrattuali e alle norme nella versione applicabile.

Prima di avviare qualsiasi procedura è opportuno verificare la situazione del debitore: estratto del registro del commercio, eventuale apertura di una procedura concorsuale, beni e conti noti. Se il debitore è già sottoposto a sauvegarde, redressement o liquidation judiciaire, le azioni individuali sono sospese e il credito deve essere dichiarato (déclaration de créance) al mandataire judiciaire entro i termini di legge: è questa la priorità assoluta.

L’ingiunzione di pagamento di diritto francese è ammessa quando il credito ha causa contrattuale o deriva da un’obbligazione di natura statutaria e ha per oggetto una somma determinata, oppure quando risulta da una cambiale accettata o da un vaglia cambiario (articolo 1405 del Code de procédure civile). La domanda si propone con ricorso, senza contraddittorio; l’ordinanza del giudice è poi notificata al debitore, che può proporre opposizione entro un mese dalla notificazione (articolo 1416). In mancanza di opposizione, il creditore chiede l’apposizione della formula esecutiva e l’ordinanza produce allora tutti gli effetti di una sentenza. I termini di notificazione e di richiesta della formula esecutiva previsti dal Code de procédure civile devono essere osservati con particolare attenzione, poiché il loro mancato rispetto priva l’ordinanza di efficacia. Per i crediti tra commercianti, la competenza spetta al presidente del tribunal de commerce.

Quando l’esistenza dell’obbligazione non è seriamente contestabile, il presidente del tribunale può accordare al creditore una somma a titolo provvisionale con un’ordinanza di référé, all’esito di un procedimento in contraddittorio ma rapido (articolo 873, secondo comma, del Code de procédure civile, per il tribunal de commerce). L’ordinanza è esecutiva di diritto. È lo strumento adatto quando il debitore si limita a non pagare, senza sollevare contestazioni serie.

Se il credito appare fondato nel suo principio e il creditore dimostra la sussistenza di circostanze tali da minacciarne il recupero, il giudice può autorizzare un sequestro conservativo (saisie conservatoire) dei conti bancari, dei crediti vantati dal debitore verso i propri clienti o di altri beni, senza che il debitore ne sia preventivamente informato (articolo L. 511-1 del Code des procédures civiles d’exécution). Spesso è proprio questo l’atto che modifica i rapporti di forza e induce il debitore a negoziare.

Il sequestro è soggetto a termini rigorosi, a pena di decadenza: l’autorizzazione diviene caduca se la misura non è eseguita entro tre mesi (articolo R. 511-6); il sequestro di crediti deve essere notificato al debitore entro otto giorni; salvo che il creditore disponga già di un titolo esecutivo, il giudizio di merito deve essere instaurato entro un mese dall’esecuzione (articolo R. 511-7). Per un’analisi dettagliata, in lingua francese: Saisie conservatoire avant jugement.

Per i crediti transfrontalieri, il diritto dell’Unione offre strumenti alternativi:

  • il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (regolamento n. 1896/2006), basato su moduli standard, per i crediti pecuniari non contestati;
  • l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (regolamento n. 655/2014), che consente di bloccare conti situati in un altro Stato membro;
  • il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (regolamento n. 805/2004).

La loro convenienza rispetto alle procedure francesi va valutata caso per caso: lo studio sceglie lo strumento più rapido ed efficace in funzione del debitore, dei suoi beni e delle prove disponibili.

Una decisione emessa ed esecutiva in Italia è esecutiva in Francia senza che occorra una dichiarazione di esecutività (articolo 39 del regolamento Bruxelles I bis). Il creditore deve produrre una copia autentica della decisione e il certificato di cui all’articolo 53, rilasciato dall’autorità giudiziaria italiana (articolo 42); l’esecuzione forzata in Francia è poi affidata a un commissaire de justice, secondo le regole francesi: pignoramento presso terzi di conti e crediti, pignoramento di beni mobili, iscrizioni sugli immobili. Il debitore può chiedere il diniego dell’esecuzione soltanto per i motivi tassativamente previsti dal regolamento.

Il Principato di Monaco non è membro dell’Unione europea: né il regolamento Bruxelles I bis né le procedure europee vi trovano applicazione. Per eseguire a Monaco una decisione francese, e in Francia una decisione monegasca, è necessario l’exequatur previsto dalla convenzione franco-monegasca del 21 settembre 1949. Dalla sede di Nizza, lo studio coordina tali procedure con i corrispondenti monegaschi. Per un’analisi in lingua francese: Exequatur entre la France et Monaco.

Lo studio segue il recupero del credito in italiano, dalla prima analisi fino all’incasso: verifiche sul debitore, messa in mora, scelta della procedura, sequestri, esecuzione tramite i commissaires de justice, negoziazione di piani di rientro o di accordi transattivi. A chi deve strutturare la propria presenza in Francia segnaliamo la guida Aprire una società in Francia.

Domande frequenti

Posso agire in Francia anche se il contratto è stato sottoscritto in Italia?

Dipende dalla clausola attributiva di giurisdizione e, in sua assenza, dalle regole del regolamento Bruxelles I bis: il debitore può essere convenuto davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato e, in materia contrattuale, anche davanti al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. La scelta del foro va compiuta anche in funzione del luogo in cui si trovano i beni del debitore.

Di quanto tempo dispone il debitore per proporre opposizione a un’injonction de payer?

Di un mese dalla notificazione dell’ordinanza (articolo 1416 del Code de procédure civile). Se la notificazione non è avvenuta a mani proprie, il termine decorre dal primo atto notificato a mani proprie o dalla prima misura esecutiva che renda indisponibili i suoi beni.

Posso bloccare i conti del debitore prima di ottenere una sentenza?

Sì, mediante un sequestro conservativo autorizzato dal giudice, se il credito appare fondato nel suo principio e sussistono circostanze tali da minacciarne il recupero. L’autorizzazione diviene caduca se il sequestro non è eseguito entro tre mesi, e il creditore deve poi instaurare il giudizio di merito entro un mese dall’esecuzione.

Ho un decreto ingiuntivo italiano esecutivo: posso farlo eseguire in Francia?

Sì. La decisione emessa in uno Stato membro ed esecutiva in tale Stato è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività (articolo 39 del regolamento n. 1215/2012). Occorre produrre una copia autentica della decisione e il certificato di cui all’articolo 53, rilasciato dal giudice italiano; l’esecuzione è quindi affidata a un commissaire de justice francese.

Maître Michele EspositoAvvocato francese (avocat) iscritto al Barreau de Nice e fondatore dello studio ESPOSITO. Esercita tra Francia, Italia, Monaco, Lussemburgo, Svizzera e Regno Unito, in italiano, in francese e in inglese.

Riferimenti normativi

Il presente articolo ha finalità di informazione generale: non costituisce un parere legale e non può essere applicato a una situazione specifica senza un’analisi preventiva. Riflette lo stato del diritto alla data di aggiornamento indicata.

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